Azione di Riduzione per Lesione della Quota di Legittima
Azione di Riduzione per Lesione della Quota di Legittima
Il testatore in Italia è libero di disporre del proprio patrimonio, ma non completamente. Il Codice Civile riserva una quota intangibile — la legittima — a coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti. Quando un testamento o donazioni in vita superano la quota disponibile e ledono la legittima di un erede necessario, l'unico rimedio è l'azione di riduzione (Art. 553-564 c.c.).
Quando Scatta la Lesione
La lesione si verifica quando il testatore ha disposto (per testamento o donazione) oltre la quota di cui poteva liberamente disporre. Per calcolarla si usa la riunione fittizia: si sommano tutti i beni del defunto alla data della morte, si sottraggono i debiti, e si aggiungono le donazioni fatte in vita. Su questo monte complessivo si calcolano le quote di legittima.
Esempio: il defunto lascia €300.000 di patrimonio netto e aveva donato €200.000 in vita al figlio maggiore. Il monte è €500.000. Se ha un solo figlio, la legittima è 1/2 (€250.000). Se nel testamento lascia tutto a un estraneo, il figlio ha diritto di agire per recuperare i suoi €250.000.
Chi Può Agire
Solo i legittimari lesi: coniuge, figli (e loro discendenti per rappresentazione), e ascendenti in assenza di figli. I fratelli del defunto, i parenti collaterali e i conviventi non uniti civilmente non hanno diritto alla legittima e non possono agire in riduzione.
L'azione è strettamente personale: il legittimario deve agire in prima persona. I suoi creditori possono surrogarsi (Art. 524 c.c.) solo se il legittimario rinuncia all'eredità in loro danno.
La Procedura
L'azione di riduzione si propone davanti al Tribunale civile del luogo di apertura della successione. Prima di agire, è obbligatorio il tentativo di mediazione (D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia). La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie (proporzionalmente) e, solo se insufficienti, le donazioni in ordine cronologico inverso — dall'ultima alla prima.
Il termine di prescrizione è di 10 anni dall'apertura della successione. Tuttavia, contro i terzi acquirenti dei beni donati, l'azione di restituzione si prescrive in 20 anni dalla trascrizione della donazione (Art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005).
Download gratuito
Ottieni Italy — Estate Settlement Checklist
Tutto questo articolo in una checklist stampabile — più piani d'azione e guide di riferimento da usare subito.
Testamento Pubblico e Olografo: Quale è Più Sicuro
Il testamento pubblico (redatto dal notaio alla presenza di due testimoni, Art. 603 c.c.) offre maggiore certezza: il notaio verifica la capacità del testatore e la conformità formale. È più difficile da impugnare per vizi di forma o incapacità.
Il testamento olografo (scritto interamente a mano dal testatore) è più economico ma più vulnerabile alle contestazioni: firma apocrifa, data incerta, mancanza di autografia integrale sono tutti motivi di nullità.
In entrambi i casi, se le disposizioni ledono la legittima, l'azione di riduzione è disponibile — la forma del testamento non protegge dal reclamo dei legittimari.
Per approfondire le strategie di tutela della legittima e le procedure di contestazione testamentaria, la Guida alla Successione Ereditaria in Italia dedica un intero capitolo alle azioni di riduzione con esempi di calcolo pratici.
Ottieni gratis: Italy — Estate Settlement Checklist
Scarica Italy — Estate Settlement Checklist — una guida stampabile con checklist, modelli e piani d'azione da usare subito.